Whistleblower: cosi' l'Europa aumenta la sua protezione
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Whistleblower: cosi' l'Europa aumenta la sua protezione

LA NUOVA DIRETTIVA ESTENDE LA TUTELA A FAVORE DEGLI INFORMATORI COMPRENDENDO I LAVORATORI PRIVATI E AUMENTANDO GLI AMBITI DI APPLICAZIONE DI QUESTO ISTITUTO OLTRE LA CORRUZIONE

di Eleonora Montani, academic fellow presso il Dipartimento di studi giuridici

La centralità dell’istituto del whistleblowing nella lotta alla corruzione è apparsa in tutta la sua evidenza dopo gli scandali Dieselgate, Luxleaks, Panama Papers e Cambridge Analytica. Da allora, a livello europeo e non solo, si è continuato a lavorare ad una normativa volta a rafforzare la protezione dei whistleblowers.
Al centro l’esigenza di apprestare un’adeguata tutela a coloro che segnalano comportamenti illeciti che possono danneggiare interessi pubblici di cui vengono a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro. Una recente consultazione pubblica della Commissione Europea ha, infatti, evidenziato come l’85% degli intervistati ritenga che i lavoratori difficilmente denuncino comportamenti illeciti a cui assistono o di cui vengono a conoscenza e la ragione maggiormente citata a giustificazione di tale comportamento risiede nel timore di subire conseguenze negative di ordine legale o economico.
Attualmente, solo dieci paesi dell’Unione europea (Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Regno Unito) dispongono di una legge completa che tutela gli informatori. Negli altri paesi dell’Unione, la protezione concessa è parziale: copre solo i dipendenti pubblici o solo settori specifici (per esempio i servizi finanziari) o solo specifici tipi di irregolarità (per esempio, la corruzione). I recenti scandali fatti emergere da whistleblower mostrano tuttavia come la protezione insufficiente in un paese non solo abbia un impatto negativo sul funzionamento delle politiche dell’Ue, ma possa anche riversarsi in altri paesi e nell’Unione nel suo insieme.
Nella direttiva approvata dal Parlamento europeo lo scorso 16 aprile viene delineato un percorso di rafforzamento della protezione dei whistleblowers a livello dell’Unione europea. Vengono estesi i settori strategici che necessitano di protezione, includendone numerosi (dagli appalti pubblici ai servizi finanziari, dalla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, alla sicurezza dei prodotti, alla tutela dell’ambiente e dei dati personali, solo per citarne alcuni).

Viene estesa la protezione a lavoratori sia del settore pubblico che del settore privato sino a ricomprendere facilitatori, persone terze collegate alle persone segnalanti e che possono subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come colleghi o parenti del soggetto segnalante, e persone giuridiche che i soggetti segnalanti possiedono.
Si prevede una tutela articolata contro le ritorsioni, compresa la riassunzione provvisoria, l’irrogazione di sanzioni per coloro che ostacolino o cerchino di ostacolare i segnalanti, e la previsione di un’assistenza legale e finanziaria per i whistleblower, aspetto questo ignorato dalla disciplina italiana. La direttiva si pone l’obiettivo, tra l’altro, di prevedere una protezione più efficace dell’identità dei segnalanti, prendendo in considerazione anche le segnalazioni anonime se sufficientemente circostanziate e di garantire al whistleblower che sia vittima di ritorsioni, l’accesso al risarcimento dei danni subiti, non solo di quelli di natura economica.

La direttiva insiste sul fatto che il whistleblower eserciti la propria libertà di espressione, e lo protegge anche quando egli segnali, in buona fede, un’informazione che poi si rivela infondata. Inoltre, pur sottolineando la necessità che gli Stati membri incoraggino gli informatori a utilizzare i canali di segnalazione interni, ritenuti più rapidi ed efficaci nella risoluzione dei rischi per l’interesse pubblico nonché a prevenire un danno alla reputazione ingiustificato, che può risultare dalla divulgazione al pubblico della segnalazione, estende la protezione anche a chi segnali tramite canali esterni o si rivolga direttamente ai media optando per una public disclosure.
Si tratta, in conclusione, per la figura del whistleblower, di un riconoscimento che può rivelarsi molto importante per l’avvio di un processo legislativo che porti all’armonizzazione delle normative nazionali e a una valorizzazione delle best practice.

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