Parigi, dove nascono le norme unitarie
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Parigi, dove nascono le norme unitarie

NEL 2009 LA SVOLTA CON IL DOCUMENTO DE LAROSIE'RE E NEL 2010 LA NASCITA DELL'ESMA, EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY: LE TAPPE DI UNA VERA RIVOLUZIONE CENTRALISTA

di Chiara Mosca, assistant professor presso il Dipartimento di studi giuridici

La crisi finanziaria ha portato cambiamenti di rilievo anche per lo studioso delle materie giuridiche, che nell’ultimo decennio ha assistito allo sforzo del legislatore di dotare il sistema europeo di norme efficaci, capaci di indirizzarsi verso fenomeni nuovi per prevenirne e regolarne i rischi. Ma se la rincorsa nei confronti dell’innovazione finanziaria non è, in sé, un comportamento recente, semmai solo acuito dalla crisi, rivoluzionaria è stata, nel settore della disciplina dei mercati finanziari, la trasformazione dell’impalcatura del diritto europeo, scosso alle sue radici da un movimento di forte centralizzazione. Un movimento teso a creare o rinnovare un level playing field tra gli Stati dell’Unione, quale terreno di gioco per imprese, investitori e intermediari finanziari.

Il passaggio, radicale, verso una vera e propria uniformità del diritto europeo si deve, in larga parte, al documento redatto dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière che, nel 2009, ha messo in luce i rischi di interpretazioni divergenti nell’applicazione della legislazione comunitaria, spingendo la Commissione ad adottare un sistema nel quale le autorità europee di vigilanza potessero «disporre, nei casi chiaramente specificati nella legislazione comunitaria, dei mezzi necessari per garantire l’applicazione uniforme della legislazione».
Da allora, i mutamenti si sono susseguiti con rapidità, a partire dal Regolamento (Ue) n. 1095/2010 del Parlamento e del Consiglio al quale si deve l’istituzione dell’Esma; l’autorità di vigilanza europea (European Securities and Markets Authority), con sede a Parigi, dotata di poteri regolamentari forti che si esprimono, in larga parte, nell’emanazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione. La funzione dell’Esma, nel ruolo di standard setter, discende, oltre che dallo stesso Regolamento istitutivo, dai mandati ad essa attribuiti, di volta in volta, su specifiche materie, dalle Direttive o Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio.
Se anche delimitato da questi confini, si tratta di un potere al quale l’ordinamento europeo ricorre con frequenza. Volendosi limitare ad un solo caso, basti pensare al Regolamento (Ue) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 3 luglio 2016, che attribuisce all’Esma deleghe assai numerose affinché siano predisposti gli standard tecnici necessari su questioni delicate per il funzionamento del mercato. Mi riferisco, a titolo di esempio, al lavoro svolto nell’ultimo biennio e al lavoro ancora in corso su temi quali, tra gli altri, la disciplina del ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, le procedure per i sondaggi di mercato, le liste degli insider e le notifiche al pubblico delle operazioni dei manager in posizione apicale.

In capo alla Commissione resta il potere di approvare, modificare o respingere i progetti elaborati dall’Esma prima che essi assumano la forma di regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione. Non si tratta, a ben vedere, di un potere discrezionale, posto che la Commissione dovrà motivare la volontà di discostarsi dalle valutazioni tecniche dell’autorità, normalmente supportate da ampie consultazioni pubbliche.
Possiamo affermare, allora, che una parte del processo di creazione delle norme si è trasferito a Parigi, grazie al ruolo dell’European Securities and Markets Authority nella redazione di un single rule book per i mercati; lasciando alle autorità nazionali il difficile compito dell’enforcement, anch’esso ispirato a criteri di uniformità, di una disciplina costruita in sede europea.
 

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