L'oblio e la cronaca: chi bilancia i diritti?
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L'oblio e la cronaca: chi bilancia i diritti?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SU GOOGLE SPAIN DEMANDA UNA FUNZIONE PUBBLICA A UN ATTORE PRIVATO

di Oreste Pollicino, professore associato di diritto comparato

Il diritto all’oblio fa il suo ingresso, forse fin troppo trionfale, a Lussemburgo. Potrebbe essere questa l’espressione con cui sintetizzare il portato della ormai celebre decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Google Spain, del 13 maggio 2014.

Chi ritiene che le informazioni presenti in rete che lo riguardano non siano più rilevanti o attuali, e se pur non diffamatorie siano in grado di ledere la sua reputazione, può chiedere al motore di ricerca di rimuovere il link che riprende la pagina internet in cui tali informazioni appaiono. 
In questo modo i giudici di Lussemburgo prendono davvero sul serio il diritto digitale alla privacy, nella sua declinazione di diritto a essere dimenticati, sforzandosi di adeguare quel Right to Privacy che Warren e Brandeis avevano teorizzato nel 1890 sulla Harvard Law Review.
Ma forse la questione è stata presa eccessivamente sul serio. Così sul serio da dimenticare che un’applicazione radicale della Direttiva europea 95/46 in materia di protezione dati personali, pensata in un momento di transizione dall’analogico al digitale e sicuramente non redatta immaginando internet quale ambiente tecnologico privilegiato, rischia di avere ripercussioni di carattere sistemico in primo luogo su altri diritti ed interessi meritevoli di tutela e, in secondo luogo, sulle dinamiche alla base della web economy.
Con riguardo al primo punto, è evidente che il bilanciamento asimmetrico operato dalla Corte tra tutela del diritto all’oblio e protezione del diritto all’accesso all’informazione rischia di sacrificare eccessivamente quest’ultimo.
Non è un caso che nel reasoning della Corte, a fronte di svariati riferimenti agli articoli 7 ed 8 della Carta europea dei diritti fondamentali che tutelano, rispettivamente, privacy e data protection, non venga mai fatto un esplicito riferimento all’articolo 11 della stessa Carta che tutela la libertà di espressione.
Con riguardo al secondo punto, il fatto di maneggiare dati personali diventa per la Corte di giustizia motivo sufficiente per identificare il motore di ricerca quale data controller, titolare autonomo del trattamento dei dati, in quanto esso determinerebbe finalità e strumenti del trattamento stesso.

A questo proposito va sottolineato come l’inquadramento proposto dalla Corte trascuri il fatto che alla posizione di titolare del trattamento si collegano gli obblighi che a detta figura fanno capo in base alla Direttiva 95/46, e che rischiano, se applicati al gestore di un motore di ricerca, di snaturare profondamente il modello di business di questi operatori, che da domani in poi saranno travolti da istanze di rimozione.
Un obbligo di rimozione dei link a carico esclusivamente del search engine, indipendentemente da quello che fa l’editore del sito web il cui link è indicizzato dal motore di ricerca rischia di portare a una deresponsabilizzazione del primo e una responsabilizzazione eccessiva del secondo. E attenzione, questo non solo perché si rischia di snaturare il modello di business alla base del search engine. Non vi sono infatti soltanto delle implicazioni negative per quelle libertà di natura economica che, si potrebbe sostenere, anche ragionevolmente, devono fare un passo indietro rispetto alla tutela di un diritto della personalità come il diritto alla privacy. Si va infatti a incidere anche, in potenza, sull’esercizio della libertà di espressione e di informazione non tanto del motore di ricerca, ma, da una parte, di chi ha fornito quei contenuti indicizzati dal motore stesso e dall’altra, ovviamente, degli utenti del web che possono essere interessati ad accedere a quei contenuti.
Siamo sicuri che un soggetto privato, che però sul web svolge di fatto una funzione pubblica di natura para-costituzionale, sia in grado di operare in maniera neutrale quel bilanciamento di interessi teorizzato dalla Corte tra diritto alla privacy e diritto a essere informati, valutando quando e come il diritto di cronaca deve prevalere sul diritto all’oblio? Ma, prima ancora, siamo sicuri che tale bilanciamento non debba spettare esclusivamente ad autorità giurisdizionale o, al massimo, ad autorità amministrativa indipendente?
 

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