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Quando l'opera mette in scena il diritto

, di Filippo Annunziata - associato presso il Dipartimento di studi giuridici
Genere musicale maggiormente diffuso nell'Ottocento, tanto da trasformarsi in vero medium, il teatro dell'opera e' un perfetto caso di studio giuridico. Come dimostrano La Sonnambula di Bellini e l'anello di fidanzamento regalato da Elvino ad Amina

Ne La Sonnambula di Vincenzo Bellini e Felice Romani (prima rappresentazione, Milano, 1831) - una delle opere di maggior successo e diffusione - i due protagonisti (Elvino e Amina) si apprestano a celebrare le nozze. Secondo le regole vigenti all'epoca, i fidanzati stipulano il contratto nuziale davanti al notaio; il matrimonio religioso verrà celebrato la mattina successiva. Durante la notte, Amina, sonnambula, vaga per il paese, e si risveglia nella camera da letto del Conte Rodolfo, che era lì di passaggio. Lo scandalo è enorme: Amina, confusa, tenta di difendersi, ma c'è poco da fare: Elvino, in preda all'ira, le strappa l'anello di fidanzamento. Le cose, alla fine si chiariscono, ma la vicenda pone questioni giuridiche complesse: è lecito pretendere la restituzione dell'anello di fidanzamento, in caso di rottura della promessa nuziale? Qual era la regola che si applicava, all'epoca, e quali sono, oggi, quelle che si applicherebbero? Quali schemi comportamentali, e antropologici, riflettevano quelle regole?
Il teatro d'opera è stato uno dei prodotti culturali di maggior spicco e diffusione internazionale del nostro paese: la lunga, grande stagione dell'opera italiana, che copre tutto il Settecento e giunge sino al tardo Ottocento, segna l'apogeo di un medium che, nel contesto europeo, ha davvero pochi rivali, in termini di diffusione, circolazione, imitazione, e transmutazione.

Terreno naturale degli studi musicologici, l'opera è un fenomeno sfaccettato (oggi, diremmo, multimediale) che ben si presta, però, ad essere studiato ed analizzato da molteplici punti di vista, anche quello giuridico. Lo studio di questioni quali quelle evocate ne La sonnambula, in una prospettiva storico-comparatistica, può sortire risultati interessantissimi per il giurista, per il musicologo, per lo storico, per lo studioso di antropologia culturale, ecc. Ma questo è soltanto uno dei molti, possibili contatti tra opera e diritto, ossia di un'analisi che si ispiri al più ampio modello degli studi di Law and humanities (Law and opera). Altri approcci sono, infatti, possibili: per esempio, quelli che guardano alle regole che hanno sorretto, nel tempo, i meccanismi istituzionali e produttivi del teatro: un approccio, insomma di Law on opera, che può spingersi sino agli impatti della recente evoluzione tecnologica, che consentono la riproduzione e la diffusione dell'opera secondo tecniche non tradizionali, ivi incluso, naturalmente Internet, o lo streaming a distanza (modificando radicalmente il momento della fruizione dell'opera, con profonde ricadute estetiche). L'indagine può anche toccare questioni che sconfinano in altri settori, come per esempio quello filosofico, sociologico, politico, psicologico (Law around opera): si pensi, per esempio, alla condizione femminile nell'Ottocento, e a come essa viene rappresentata nei coevi lavori del teatro d'opera. Vi possono rientrare anche le questioni che attengono al diritto d'autore, o alla censura: due forze potentissime nell'influenzare l'evoluzione del teatro d'opera e la sua circolazione.

Per tornare a La sonnambula, il diritto ci insegna che la donazione dell'anello è revocabile, se il matrimonio non si perfeziona. Cambiano, però, in funzione degli ordinamenti di riferimento, regole e schemi: a volte si richiede che il donante non abbia colpa nell'aver mandato a monte il matrimonio (ABGB austriaco, 1811); in altri casi (Code Napoléon francese, 1804), la colpa non rileva. Talvolta (art. 80, Codice civile italiano), la revoca è possibile soltanto entro un anno dalla donazione. Insomma, tra fidanzati le cose si possono complicare, ma l'importante è, come sempre, il lieto fine che, ne La sonnambula, è assicurato.