C'e' campione e campione
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C'e' campione e campione

LA CIRCOLAZIONE DI MERCI BIOLOGICHE COME SANGUE E DNA E' REGOLATA DAL TFUE. RESTRIZIONI E DIVIETI IMPOSTI DAGLI STATI ANDREBBERO VISTI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA. MA IL DIBATTITO E' APERTO

di Pietro Sirena e Dario Farace, rispettivamente ordinario presso il Dipartmento di studi giuridici dell'Universita' Bocconi e docente presso l'Universita' di Roma Tor Vergata

Sessanta anni fa il Trattato di Roma istituiva la Comunità economica europea. Probabilmente i suoi padri fondatori, ponendo tra le basi dell’accordo la libera circolazione delle merci e la libera circolazione delle persone prevedevano che, a distanza di molti anni, questi princìpi sarebbero stati rafforzati; il che è avvenuto. È però altrettanto probabile che non si ponessero un problema oggi rilevantissimo: come si regola la circolazione dei campioni biologici umani? Devono essere considerate persone, merci, o altro? 
Secondo una definizione ampiamente accolta, i campioni biologici sono materiali prelevati da un essere umano e destinati a un determinato scopo (per esempio di carattere diagnostico o ricerca scientifica). Può trattarsi di componenti subcellulari (come dna o rna), cellule o tessuti (come sangue o cellule staminali), interi organi (come fegato o rene), sostanze escrete o secrete (come aria esalata o lacrime).
Muovendo dal 1957 a oggi, si potrebbe pensare che queste sostanze possano circolare senza vincoli: le libertà economiche riconosciute e garantite dal Tfue, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, costituiscono il cuore di un vero e proprio progetto costituzionale, volto non solo a vietare le restrizioni del commercio intracomunitario, ma anche a realizzare una vera liberalizzazione del diritto e della società degli Stati membri.

E tra le libertà, considerate fondamentali, riconosciute e garantite dal Tfue, un’importanza preminente deve essere riconosciuta alla libertà di circolazione delle merci, cui si ricollegano i divieti di restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni posti, rispettivamente, dall’art. 34 e dall’art. 35.
In sostanza viene affermato il principio del paese di origine, home country rule, secondo il quale quando una merce è lecitamente messa in circolazione in uno degli Stati membri dell’Ue, gli altri Stati non possono ostacolare la sua circolazione. Vale questo principio anche quando si tratti di beni che sono considerati incommerciabili in alcuni Stati dell’Ue? È inevitabile che di fronte alla materia organica dell’uomo si avverta una istintiva resistenza a parlare di merci: proprio perché si tratta di realtà biologiche che tendono a sconfinare in quella sfera della soggettività o della personalità che mal si concilia con l’oggettività e l’impersonalità delle cose commerciabili. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che per merci si devono intendere tutti quei beni materiali e mobili che abbiano un valore economico e che siano suscettibili di costituire oggetto di un atto dispositivo. Questa definizione si può applicare a molti campioni biologici.

Sotto un altro aspetto, la Commissione europea ha affermato nel 1985 che i feti, gli embrioni o la loro materia organica non sono suscettibili di essere commercializzati e quindi non rientrano nella libertà di circolazione delle merci. Per superare l’impasse si potrebbe riconoscere una forte preminenza costituzionale delle libertà fondamentali, e in particolar modo delle libertà di circolazione delle merci.
Al tempo stesso si deve tener conto che l’art. 36 Tfue consente a ciascuno Stato membro di difendere davanti alla Corte di giustizia quelle limitazioni delle libertà fondamentali che siano giustificate da ragioni di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e così via.
Fermi restando gli accordi e le convenzioni internazionali in materia e i divieti che essi pongono, parrebbe che la libertà di circolazione delle merci debba valere anche per i campioni biologici, nella consapevolezza che non tutti però possono essere soggetti a un identico statuto circolatorio. Altro è un capello, altro una goccia di sangue (prelevati da un soggetto magari affetto da qualche malattia infettiva), altro un gamete (suscettibile di riproduzione).
Si dovrebbe affidare alla Corte di giustizia il delicatissimo compito di scrutinare le restrizioni poste da ciascuno Stato membro a tale libertà di circolazione, per accertare se tali restrizioni siano realmente giustificate alla luce dell’art. 36 Tfue.
Ma il problema è aperto al dibattito, considerando anche tutte le correlate implicazioni di natura morale, etica e religiosa, oltre che giuridica.
 

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