Su che cosa decide il giudice del Tar
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Su che cosa decide il giudice del Tar

NEL CASO DEL MUOS, CHE HA VISTO IMPEDIRE L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE SATELLITARE IN SICILIA, SI OSSERVANO TUTTI GLI INTRECCI E I RISCHI D'EQUIVOCO TRA DIRITTO E POLITICA

di Fabrizio Fracchia, professore ordinario di Diritto amministrativo

Il Tar Palermo, con la sent. n. 461/2015, ha bloccato l’installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos (Mobile user objective system) in Sicilia, presso la base Usa di Niscemi.
Un altro dossier che coinvolge scelte strategiche (in questo caso, addirittura relative alla sicurezza e alla politica internazionale) arriva sulla scrivania del Tar.
Alcune associazioni ambientalistiche e il Comune, avviando un processo delicato e, anche giuridicamente, molto complicato, hanno agito per bloccare l’operazione che, pur gestita dal Dipartimento della difesa Usa, soggiace alla legge amministrativa perché ha un impatto ambientale e territoriale.
Il contenzioso ha investito la legittimità della “revoca della revoca” delle originarie autorizzazioni: con quell’atto, la Regione Sicilia aveva ritirato una precedente revoca dell’autorizzazione, dando così via libera alla realizzazione dell’impianto. Il provvedimento regionale è stato giudicato illegittimo in quanto basato su di un parere, reso dell’Istituto superiore di sanità, che attestava il rispetto dei limiti dei campi elettromagnetici e che (sulla base delle risultanze di una verificazione disposta nel corso del processo) il Tar ha considerato non corretto, perché basato su “procedure di calcolo semplificate”.
 
➜ quando legge e scienza interagiscono
Emergono, nel caso di specie, tutti gli ingredienti tipici dei grandi problemi ambientali del nostro tempo: l’intreccio delicatissimo tra diritto e scienza, tra expertise del giudice e quella dell’amministrazione; il nesso tra ambiente (l’intervento ricade in un sito della rete Natura 2000 e in una riserva naturale) e salute; le difficoltà di una “gestione giudiziaria” dell’ambiente, prospettandosi il dubbio che le aule di giustizia (nel caso Muos, accanto al Tar è pure intervenuto il magistrato penale), in cui siede un giudice soggetto solo alla legge e privo di responsabilità politiche, sia il contesto decisionale adeguato per risolvere quei problemi. Infine, l’immediata rilevanza etica, politica e sociale delle questioni ambientali, che non possono essere confinate semplicemente nel settore giuridico.
Proprio sulla politica occorre riflettere, evidenziandone le responsabilità. Sullo sfondo rimane la questione del diritto dell’ambiente (che ha cercato di attrezzarsi, elaborando il principio di precauzione e valorizzando la partecipazione ai procedimenti decisionali complessi) come limite alle scelte politiche.  Per contro, non deve dimenticarsi che il Tar non ha scritto la parola definitiva sul caso, posto che, in futuro, l’amministrazione ben potrebbe autorizzare l’impianto seguendo un procedimento corretto e motivando correttamente. Quale valutazione è allora corretta? La politica, anche quando si tratta di scelte davvero strategiche, non può superare certi confini, tracciati da un giudice, oppure il diritto è insufficiente?
Il punto è che la politica non può nascondersi dietro al diritto ambientale, così come non può appellarsi solo alla scienza (incapace di dare risposte definitive) o scaricare sui giudici i problemi che, come in questo caso, coinvolgono anche relazioni internazionali e l’interpretazione dell’interesse nazionale: deve assumersi le proprie responsabilità, soprattutto di fronte all’opinione pubblica, e affrontare le conseguenze delle proprie scelte.
Per quanto poi riguarda il Tar, questo giudice considera i problemi guardando al filtro dell’azione concreta dell’amministrazione: così come non si occupa di laicità dello Stato ma della legittimità della normativa sul crocefisso, allo stesso modo non tratta direttamente di tutela della salute, ma sindaca la correttezza di un parere che ha giudicato i rischi ambientali e sanitari.
Attraverso quel sindacato, il giudice amministrativo, pur attento a non comprimere la discrezionalità dell’amministrazione, ha arricchito la tutela dei cittadini, proteggendoli sotto profili diversi rispetto a quelli presidiati dal giudice ordinario: tutt’altra cosa dal sancire nel merito la sconfitta politica di una strategia militare o (ipotizzando che avesse adottato una decisione di segno opposto) l’irrilevanza della tutela della salute.
 
 

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