OPINIONI |

Il paese chiama, ma il legislatore non risponde

FAMIGLIE DI FATTO E COPPIE OMOSESSUALI NON GODONO DELLA TUTELA ACCORDATA A FORMAZIONI SOCIALI SIMILARI

di Edmondo Mostacci, docente di diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di studi giuridici della Bocconi

La famiglia è uno degli ambiti in cui risulta maggiormente visibile lo iato tra le istanze emergenti dal paese reale e le iniziative (le risposte, verrebbe da dire) poste in essere dalle classi dirigenti in tempi tutto sommato recenti.

Tale circostanza è in parte anche il frutto di disposizioni costituzionali, prima tra tutte, quella di cui all’art. 29, che si prestano a interpretazioni del tutto differenti, quando non antitetiche. Da un lato, l’archetipo della “società naturale fondata sul matrimonio” ha contribuito di fatto ad occultare la circostanza per la quale la stessa Costituzione riconosce una molteplicità di modelli familiari, di cui la famiglia legittima (appunto, fondata sul matrimonio) costituisce soltanto il tipo ordinario e più rilevante. Dall’altro, il riferimento alla società naturale ha conosciuto anche interpretazioni tese a cristallizzare nel dato superprimario un certo idealtipo tradizionale di famiglia, in qualche misura avulso dal concreto evolversi dei rapporti familiari all’interno del tessuto sociale.
 
Opposta a quella ora considerata è invece la tesi secondo la quale il riferimento alla società naturale alluda all’evolversi del dato sociale e miri a imporre un argine ai pubblici poteri che (pur all’interno delle direttrici di riforma, specie in tema di rapporti di genere, anch’esse previste dalla Costituzione) debbono riconoscere la famiglia per quello che concretamente è e porre in essere quelle iniziative necessarie alla sua tutela. In altre parole, tale ricostruzione sembra finalizzare l’intervento pubblico in materia familiare alla migliore soddisfazione di quelle esigenze individuali che in questa formazione sociale trovano espressione. Parallelamente essa impedisce la funzionalizzazione dell’istituzione in parola a finalità di indirizzo e governo delle relazioni sociali, secondo metodi di azione già utilizzati in esperienze autoritarie antitetiche ai caratteri democratico e pluralistico del nostro ordinamento.
 
La disciplina della famiglia posta dall’art. 29 si inserisce poi all’interno del più generale principio pluralista, sancito dall’art. 2, che impone la tutela delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità individuale. Tale circostanza, per un verso conferma l’indirizzo di fondo che la Costituzione assegna ai pubblici poteri in materia familiare; per l’altro sdrammatizza almeno in parte le conseguenze concrete della delimitazione della nozione costituzionale di famiglia. Infatti, laddove una certa comunità di affetti non sia considerata a essa riconducibile, tale principio offre la copertura costituzionale ad un intervento legislativo che, nel rispondere positivamente ad istanze emergenti dal tessuto sociale, ponga in essere un intervento protettivo in suo favore.
Tratteggiato in questi termini il quadro costituzionale relativo alla famiglia intesa in senso ampio, appare chiaro in quali termini l’intervento del legislatore si mostri oggi deficitario rispetto alle esigenze che promanano dalla società. Emblematica, sul punto, sembra essere la mancanza di un riconoscimento delle famiglie di fatto che sia in grado di bilanciare le aspettative individuali di protezione con la scelta di non dare vita ad una famiglia nel senso tradizionale del termine, senza addossare quest’onere ad altri poteri dello Stato.
 
Ancora più significativa è la questione del riconoscimento delle coppie omosessuali. Infatti, se per le coppie di fatto di carattere eterosessuale l’assenza di vincolo matrimoniale costituisce comunque una scelta libera e autonoma (come tale, pregna di conseguenze giuridiche), per le unioni same sex tale libertà non è data. Con la conseguenza che l’orientamento sessuale preclude a tale genere di famiglia il riconoscimento e la tutela che l’ordinamento accorda a formazioni sociali consimilari, a detrimento del pieno sviluppo della persona umana cui il principio di eguaglianza mira.

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