I tre diversi modelli legali delle tre forme di relazione
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I tre diversi modelli legali delle tre forme di relazione

LE TANTE ANALOGIE NELLA REGOLAMENTAZIONE DI MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E CONVIVENZA NON DEVONO SUGGERIRE CHE SI TRATTI DI DIFFERENTI TIPOLOGIE DELLA STESSA FATTISPECIE

di Lorenzo Bertino, assistant professor presso il Dipartimento di studi giuridici

Il diritto di famiglia ha sempre avuto come linea fondante l’istituto del matrimonio. Anche secondo il modello recepito dall’art. 29 della Carta fondamentale, la famiglia è incentrata sul matrimonio.  Vi è dunque sempre stato un legame biunivoco tra famiglia e matrimonio.
A fronte di questo dato normativo interno, si è verificato un cambiamento rilevante. La cultura sottesa al codice civile del 1942 si è affievolita sulla spinta del diffondersi di nuovi modelli comportamentali propri di una società secolarizzata e globalizzata. In questo nuovo ordine viene superato il principio della famiglia come comunità solida e solidale e la visione della natura umana fondata sulla dualità dei sessi e dei generi. Nel percorso di affrancamento dalla tradizionale etica familiare, viene messo in discussione il modello di famiglia inteso come molecola comunitaria basata su forme stabili, relazionali, altruistiche e progettuali. Il valore socialmente sempre meno negativo della relazione al di fuori del matrimonio si riscontra anche a livello terminologico: prima vi era il concubinato, poi la convivenza more uxorio ed infine la famiglia di fatto.
Il legislatore interno, peraltro in ritardo rispetto alla maggior parte dei paesi europei, ha voluto inseguire il mutamento sociale così innovando fortemente il diritto positivo. In particolare, si è superata l’idea della famiglia fondata sulla dualità dei sessi con la regolamentazione delle unioni civili, ossia delle formazioni sociali tra persone dello stesso sesso. E, ancora, si è superato il principio della stabilità della relazione familiare, inserendo nel tessuto normativo regole che disciplinano le coppie di fatto, etero o omosessuali. La L. 20 maggio 2016, n. 76 ha così riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. E, a livello terminologico, si è passati dalla famiglia di fatto all’unione civile.
A seguito di questo intervento normativo il matrimonio quale fondamento della famiglia, come voluto dall’art. 29 Cost., risulta messo in crisi. È quindi certo che oggi per il diritto positivo acquistano rilevanza giuridica diverse fattispecie rispetto al matrimonio, nelle quali la relazione affettiva si manifesta. Pare indiscutibile, però, che quantomeno il riferimento costituzionale di queste formazioni sociali sia diverso. Se solo la famiglia fondata sul matrimonio trova la sua collocazione nell’art. 29 Cost., lo scenario di riferimento delle convivenze e delle unioni di fatto è soltanto quello dell’art. 2 Cost., con cui si appresta tutela alle formazioni sociali.
Nonostante sia profondamente diversa l’idea di famiglia sottesa a queste formazioni sociali rispetto a quella fondata sul matrimonio e sebbene sia altrettanto differente la copertura costituzionale delle fattispecie analizzate, il legislatore ha regolamentato le unioni civili con costanti rinvii alla disciplina della famiglia (e del matrimonio). Parzialmente diversa è la disciplina delle convivenze di fatto, ove ampio spazio è concesso all’autonomia contrattuale, così cadendo quella indiscussa linea divisoria che sempre vi è stata tra il campo del capitale e quello che potremmo chiamare il mondo della vita.
Se, quindi, il modello della convivenza si pone totalmente al di fuori della famiglia fondata sul matrimonio in quanto mantiene sempre – nonostante il riconoscimento legislativo – l’idea dello stare insieme al di fuori di vincoli (legali) stabili, si potrebbe pensare che siano sovrapponibili il modello della famiglia e quello dell’unione civile che a livello di (sola) disciplina positiva dalla costola del primo nasce, come sopra si è detto.

Idea che sembrerebbe rafforzata dall’analisi della recente riforma della filiazione ove alla pluralità degli status – legittima, naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile – si sostituisce l’unicità del modello legale. Lo stato di figlio è insensibile al fatto che si inserisca all’interno del matrimonio, dell’unione civile o delle convivenze.
Un’analisi attenta dei tre modelli legali che vada oltre la tecnica legislativa del rimando alla disciplina della famiglia e del matrimonio non può che condurre ad affermare che i tre modelli legali (famiglia fondata sul matrimonio, unioni civili, convivenze) non siano tre tipologie di famiglia, bensì tre differenti modelli di relazioni.
 

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