Quando i dati fiscali viaggiano tra Ue e Usa
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Quando i dati fiscali viaggiano tra Ue e Usa

ALLA LUCE DEL NUOVO GDPR SERVE RISTABILIRE IL PRINCIPIO DI RECIPROCITA' E TUTELA DELLA PRIVACY TRA UNIONE EUROPEA E STATI UNITI IN TEMA DI TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI. ANCHE MINACCIANDO NEI CONFRONTI DELL'AMERICA UNA BLOCKING LEGISLATION

di Carlo Garbarino, professore associato presso il Dipartimento di studi giuridici

Dal 25 maggio è in vigore il Gdpr, regolamento generale sulla protezione dei dati della Ue, che riguarda i dati online di ogni tipo e che si applica anche allo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale in cui l’information technology diffonde dati personali indipendentemente dalla partecipazione dei contribuenti. Questa  innovazione tecnologica è stata introdotta  a seguito del proliferare di accordi bilaterali di scambio di informazioni e della introduzione del framework multilaterale Common reporting standard. In tale contesto, nel 2010 gli Stati Uniti avevano anche introdotto una normativa sulla tassazione dei patrimoni detenuti all’estero (Fatca) con portata ultraterritoriale: gli intermediari finanziari stranieri, inclusi quelli Ue, devono infatti riportare alle autorità fiscali americane le informazioni riguardanti i conti dei clienti cittadini americani, sotto la minaccia di sanzioni economiche che sono direttamente applicabili negli Usa. Le informazioni trasmesse dalle istituzioni finanziarie europee al fisco statunitense creano notevoli criticità riguardo alla protezione dei dati dei clienti Ue di tali istituzioni; inoltre, in ragione degli elevati compliance costs connessi al Fatca, taluni intermediari finanziari europei negano servizi a cittadini Ue creando problematiche di violazione di diritti fondamentali quali il rispetto della privacy o la parità di trattamento.

Ciò avviene in particolare nei confronti dei cosìdetti Accidental americans, persone fisiche cittadini e/o fiscalmente residenti in stati dell’Unione europea, ma che hanno automaticamente acquisito la cittadinanza americana alla nascita, senza però aver mantenuto alcun legame con gli Stati Uniti.
Questi sviluppi indicano che nell’ultimo decennio il potere delle amministrazioni fiscali è aumentato attraverso lo scambio automatico delle informazioni e il Fatca, ma il livello della protezione dei dati personali oggetto di siffatto trattamento non si è evoluto in modo adeguato, anche con riguardo ai trasferimenti di dati intra-Ue regolamentati da apposite direttive sulla cooperazione amministrativa. Il Gdpr sopperisce ora a tale mancanza di protezione stabilendo il diritto fondamentale alla protezione dei dati e sistematizzando vari diritti a esso connessi. Il nuovo regolamento inoltre bilancia il diritto dei cittadini alla protezione dei dati nei confronti del preminente interesse degli stati alla tutela del gettito.
Un altro aspetto importante è che in base all’operare combinato delle normative Ue e del Fatca avviene che rilevanti dati personali vengono trasmessi dalla Ue a uno stato terzo quale gli Stati Uniti. Il Gdpr regolamenta anche questi aspetti prevedendo che i dati possano essere trasferiti solo verso stati terzi che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nella Ue dal Gdpr.
Lo scambio automatico e il Fatca erano stati originariamente introdotti come misure multilaterali in direzione di un sistema globale di condivisione di informazione tra stati per strategie comuni contro l’elusione fiscale globale, e il Fatca, in particolare, era stato presentato come una facilitazione di questi processi cooperativi mediante accordi amministrativi bilaterali tra stati Ue e gli Usa. In questo contesto il multilateralismo era inizialmente inteso come la somma di vari accordi bilaterali completamente basati sulla reciprocità. Purtroppo gli accordi amministrativi tra stati Ue e Usa non operano in maniera effettiva sulla base della reciprocità in quanto gli Stati Uniti non trasmettono alla Ue dati equivalenti, cosicché il sistema multilaterale che era stato inizialmente previsto dall’Ue e dagli Usa sta entrando in crisi.

Queste criticità sono state l’oggetto di petizioni al Parlamento europeo da cui è emerso che il multilateralismo nello scambio automatico dovrebbe essere ravvivato a livello Ue-Usa.
La reciprocità deve essere ristabilita attraverso una rinegoziazione degli accordi con gli Stati Uniti, stabilendo una simmetria nel trasferimento delle informazioni tra Usa e Unione europea. Tali accordi dovrebbero inoltre essere rinegoziati per adempiere i livelli di tutela predisposti dal Gdpr. Fino al limite di valutare, da parte dell’Ue, la possibilità di attuare una blocking legislation in base alla quale i dati non verrebbero trasmessi fintantoché la reciprocità e le tutele Gdpr non siano ristabilite.
 

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