A che cosa servira' il nuovo Senato
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A che cosa servira' il nuovo Senato

SOLO L'ESPERIENZA CONCRETA (SE CI SARA') FARA' CAPIRE SE L'INTRECCIO TRA MODALITA' D'ELEZIONE E POTERI CONFERITIGLI POTRA' INCIDERE IN SENSO FRENANTE SULLA FUNZIONALITA' DEL DISEGNO

di Edmondo Mostacci, docente di diritto costituzionale

L’elemento principale della revisione costituzionale, soggetta a referendum confermativo, è il superamento del bicameralismo perfetto, con la riconduzione del rapporto fiduciario alla sola Camera dei Deputati. Questa operazione, posta l’impraticabilità dell’abolizione del Senato e la necessità di differenziare il principio di legittimazione delle due Camere onde giustificarne il diverso peso istituzionale, porta quasi di necessità a fare della Camera alta la sede di rappresentanza delle autonomie, eletta dagli organi esponenziali delle rispettive collettività.

All’interno di questa cornice, le singole scelte in merito a modalità di elezione e poteri conferiti alla seconda camera risultano di grande importanza ai fini del complessivo equilibrio istituzionale e della funzionalità del disegno realizzato.
Quanto alla prima questione, la scelta operata dal legislatore di revisione costituzionale ricalca il sistema austriaco: secondo la novella costituzionale, i senatori verranno eletti dai consigli regionali, tra i rispettivi membri, con criterio proporzionale. Di conseguenza, la rappresentanza di ciascuna regione sarà frammentata in ragione dell’appartenenza partitica degli eletti.

Ciò incide sul tipo di rappresentanza che il nuovo Senato è destinato a svolgere. Infatti, all’aggregazione su base territoriale si sovrappone quella derivante dall’appartenenza politico partitica in ragione del fatto che il senatore subisce due sollecitazioni potenzialmente contraddittorie: quella a farsi portavoce degli interessi dell’ente di provenienza – per come definiti dall’indirizzo politico-amministrativo di maggioranza – e quella, potenzialmente contrapposta, ad aderire alle posizioni, assunte dal proprio partito sul piano nazionale. In altre parole, un Senato così composto sembra votato a due diverse e distanti idee di rappresentanza, territoriale o politico generale, con spinte potenzialmente prevalenti nella seconda direzione.

Ciò si salda con i poteri di cui il nuovo senato sarebbe destinatario, i quali sono abbastanza significativi. Per un verso, le leggi bicamerali attengono anche a questioni che pur indirettamente incidono su questioni di preminente interesse statale; per l’altro, al Senato è dato il potere di proporre, pur nel tempo breve di 15 giorni, modifiche alla legge di stabilità, la quale determina la dimensione economico finanziaria dei principali elementi dell’indirizzo politico. È vero che si tratta di modifiche superabili con una nuova deliberazione della Camera; tuttavia, un processo strettamente regolato e oggetto di un’amplissima molteplicità di sollecitazioni quale quello finanziario si caratterizza per dinamiche assai delicate che possono facilmente essere messe sotto scacco anche da un potere come quello in discorso. Non è un caso, infatti, che nell’esperienza comparata a un gruppo nutrito di paesi, tra cui l’Austria, ove la Camera alta è sostanzialmente esclusa dal processo di bilancio, si contrappongono ordinamenti in cui, come nel caso francese, il governo ha un potere suppletivo di decisione di ultima istanza.

La possibilità per il Senato di incidere su questioni che attengono l’indirizzo politico rischia di ripercuotersi sul tipo di rappresentanza posta in essere dalla Camera alta, enfatizzandone la tendenza ad occuparsi di questioni politico generali, a discapito della sua capacità di farsi interprete delle istanze territoriali. Nel caso in cui le forze politiche, che alla Camera siedano all’opposizione, siano maggioranza in Senato, ciò può determinare due conseguenze: che esso divenga la mera tribuna delle minoranze, a discapito della linearità del dibattito pubblico, o soprattutto che, sfruttando appieno i suoi poteri ed eventuali contraddizioni della maggioranza, riesca a incidere in senso frenante sulla funzionalità del disegno complessivo. Solo l’esperienza concreta, se vi sarà, potrà dire se l’intreccio tra poteri e modalità di elezione sia un’alchimia ben riuscita.
 

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