OPINIONI |

Mediazione, ripartire dall'obbligatorieta'

BOCCIATA DALLA CONSULTA, RESTA LO STRUMENTO PRINCIPALE PER UNA NUOVA CULTURA FORENSE. CON AL CENTRO IL CITTADINO

di Cesare Cavallini, ordinario di diritto processuale civile alla Bocconi

Neppure troppo a sorpresa la Corte Costituzionale ha bocciato a fine ottobre la legge sulla mediazione civile e commerciale, nella parte in cui ne prevede(va) l’obbligatorietà per alcune predefinite categorie di liti. Liti ritenute fonte di un massiccio accesso alle aule dei tribunali e, quindi, causa di inesauribile aumento del contenzioso civile, con le ovvie ricadute sulla durata (eccessiva) dei processi.

Cesare Cavallini
Ma la decisione della Consulta non boccia affatto nel merito la legge sulla mediazione civile obbligatoria. La previsione dell’obbligatorietà è stata ritenuta non compatibile con i principi costituzionali per un vizio formale (pur se assolutamente rilevante) compiuto dal legislatore delegato con riferimento al limite posto dal legislatore delegante. In altre parole il governo del tempo ha ecceduto nel prevedere l’obbligatorietà della mediazione civile, pur se nel quadro di una previsione normativa di ben più ampio respiro, in cui l’obbligo di mediare preventivamente l’instaurazione di un giudizio civile era riservato a una rosa predefinita di liti civili e commerciali.
Chi ha vinto e chi ha perso? Interrogativo lecito, data la pugnace resistenza dell’avvocatura all’indomani (ma anche prima) dell’introduzione del D. Lgs. n. 28/2010. E, ancor più, del plauso manifestato alla pronuncia della Corte, accompagnato dal tono pomposo e tipico di una vittoria epocale a favore del diritto dei cittadini ad avere la garanzia del così detto giusto processo.
 
Rispondo con franchezza. Non ha vinto nessuno, neppure e soprattutto l’avvocatura, ripiegata invero su esigenze spesso conservatrici e contraddittorie (come il lassez faire dell’ormai inaccettabile e inattendibile esame di abilitazione professionale). Non ha vinto il così detto giusto processo, divenuto ormai stilema di comodo utilizzato spesso fuori contesto e in modo opportunistico a giustificazione apparente di ben diversi obbiettivi raggiunti.
 
Ha perso invece un’occasione proprio il cittadino comune, quello non a caso parte attiva o passiva delle liti per cui era prevista l’obbligatorietà della mediazione preventiva. Ha perso di conseguenza l’intero sistema del servizio-giustizia, che vedrà probabilmente immutato non solo il numero delle liti, ma anche la durata delle medesime. è pur vero che solo una minima parte delle istanze di mediazione preventiva aveva finora dato esito positivo, evitando il processo; sì che facile è stata ed è l’obiezione dell’inutilità dell’istituto, proprio dal punto di vista della funzione deflattiva, oltre a quella dei costi elevati di accesso della mediazione per il cittadino comune.
 
Ma adducere incoveniens non vale solvere argumentum, recita un saggio brocardo della nostra tradizione giuridica; sì che, abbandonati proclami trionfalistici e richiami affrettati a garanzie per il cittadino, messe da parte apparenti esigenze dell’avvocatura, che invero celano strutturali debolezze di organizzazione, proprio dall’insuccesso di questo primo banco di prova dell’istituto della mediazione civile obbligatoria si può ripartire, con lo strumento della legge ordinaria, per rimodularne la previsione normativa.
 
Continuo a ritenere l’obbligatorietà della mediazione l’unico efficace strumento di persuasione nella cultura civica e forense delle potenzialità dell’istituto; ma ciò non è sufficiente se all’obbligatorietà non seguono la serietà e l’estrema professionalità dei soggetti mediatori, l’onerosità a buon fine a carico delle parti della mediazione e la previsione dell’altrettanto obbligatoria difesa tecnica con la sola esclusione delle liti di modico valore. E allora si apprezzeranno ancor più gli effetti della pronuncia della Consulta.

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